Modulo airbag nel volante di un'auto
Novità normativa · dal 17 luglio 2026

Richiamo airbag Takata.

Verifica ora se il tuo veicolo è coinvolto. Con il decreto n. 229 del 2 luglio 2026 il Ministero introduce nuovi controlli che cambiano revisioni, passaggi di proprietà e immatricolazioni.

~4 mln

veicoli coinvolti in Italia

3,2 mln

già notificati dalle case costruttrici

~1,6 mln

ancora in circolazione con airbag non sostituiti

Verifica in autonomia · 2 minuti

Scopri subito se la tua auto è coinvolta

Ti servono solo la carta di circolazione e tre passaggi:

Carta di circolazione fac-simile: voce E con il numero di telaio (VIN)

Fac-simile carta di circolazione — il VIN è alla voce (E), cerchiata in rosso.

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Trova il numero di telaio (VIN)

È il codice a 17 caratteri riportato alla voce E della carta di circolazione — vedi il fac-simile qui accanto.

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Inserisci il VIN sul portale ufficiale

Sul portale della tua casa costruttrice oppure nella banca dati Richiami di UNRAE, accessibile per alcune case.

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Leggi l'esito

Il portale segnalerà se il veicolo è coinvolto nella campagna di richiamo e se è previsto o meno lo Stop Drive.

Le case costruttrici con portali di verifica

Alcune case hanno un link dedicato al richiamo Takata, altre rimandano a una verifica generale dei richiami aperti sul telaio. La verifica andrebbe fatta da tutti, in particolare da chi ha acquistato un veicolo usato o utilizza abitualmente un veicolo di terzi.

Audi BMW Chrysler Citroën Daihatsu Daimler Truck Dodge DS Automobiles Ferrari Ford Honda Jaguar Jeep Lancia Land Rover
Lexus Mazda Mercedes-Benz Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Ram Seat Skoda Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen

Cosa fare se il veicolo risulta coinvolto

Richiamo semplice

Puoi continuare a usare l'auto, ma conviene prenotare subito l'intervento presso la rete autorizzata del costruttore. La sostituzione è sempre gratuita, ricambi e manodopera inclusi.

Stop Drive

Bisogna interrompere immediatamente l'utilizzo del veicolo e contattare il centro assistenza del costruttore, che valuterà soluzioni di mobilità alternativa (traino, auto sostitutiva) in base alle proprie politiche commerciali.

Ad oggi i marchi che in Italia hanno attivato lo Stop Drive su alcune campagne includono, tra gli altri: Citroën/DS, Daimler Truck, Ford, Opel e Peugeot.

Il contesto: la vicenda Takata

Il caso Takata riguarda i generatori di gas di alcuni moduli airbag, basati su un propellente (nitrato di ammonio stabilizzato) che con il tempo, l'umidità e le escursioni termiche può degradarsi. In caso di attivazione, l'inflatore può frammentarsi e proiettare schegge metalliche nell'abitacolo: un rischio grave, in alcuni casi mortale, per conducente e passeggeri.

Dopo anni di campagne di richiamo gestite direttamente dai costruttori, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto con un provvedimento specifico: il decreto interdirigenziale n. 229 del 2 luglio 2026, che a partire da venerdì 17 luglio 2026 introduce un sistema di controllo capillare su revisioni, passaggi di proprietà e immatricolazioni o importazioni.

Cosa introduce il decreto n. 229/2026

Il decreto conferma per tutti i veicoli oggetto di richiamo Takata lo stato di "rischio grave", non derogabile fino alla sostituzione certificata dell'airbag, e introduce due livelli di misure:

"Stop Drive"

Fermo cautelativo immediato del veicolo, disposto dal costruttore per i casi più critici. Il veicolo non può circolare se non per raggiungere il domicilio o l'officina autorizzata per l'intervento.

"Rischio grave" senza Stop Drive

Il veicolo può continuare a circolare in attesa della sostituzione, ma con obblighi documentali precisi in sede di revisione.

In sede di revisione (art. 80 Codice della Strada)

Da quando le nuove regole diventano operative, l'ispettore è tenuto a verificare, prima di ogni altra prova strumentale, l'eventuale esistenza di un richiamo Takata pendente sul veicolo, controllando il numero di telaio (VIN) sul portale del Ministero o direttamente su quello del costruttore. Gli esiti previsti sono:

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Veicolo in Stop Drive → esito "Ripetere – sospeso dalla circolazione", con divieto di circolare salvo il tragitto per l'intervento.

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Veicolo a rischio grave (senza Stop Drive), fino al 30 settembre 2026 → esito positivo solo se si esibisce la prenotazione ufficiale dell'intervento presso la rete del costruttore, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la prenotazione e la data prevista; in mancanza, l'esito è "Ripetere".

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Dal 1° ottobre 2026 → se l'intervento non è ancora stato eseguito, l'esito è "Ripetere" e il veicolo deve essere sottoposto a nuova revisione entro 30 giorni, senza possibilità di circolare nel frattempo (salvo il tragitto verso l'officina).

In sede di pratica automobilistica

L'articolo 6 del decreto assegna esplicitamente agli Studi di Consulenza Automobilistica, insieme agli Uffici della Motorizzazione Civile e alle Sezioni PRA, il compito di verificare l'eventuale pendenza di un richiamo Takata:

  • in ogni passaggio di proprietà;
  • in ogni immatricolazione o importazione di un veicolo sul territorio nazionale.

Se il controllo del VIN restituisce un richiamo pendente, l'operatore deve informare l'acquirente o il proprietario e raccogliere agli atti una dichiarazione firmata che attesti l'avvenuta informazione e, in caso di trasferimento di proprietà, la consapevole volontà di acquisire il veicolo nello stato in cui si trova. Una tutela in più sia per chi vende sia per chi compra, che evita contestazioni successive sulla buona fede contrattuale.

Il blocco in arrivo

Il decreto prevede inoltre l'inserimento, entro 30 giorni dalla ricezione degli elenchi dei costruttori, di un ostativo informatico nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, che bloccherà le pratiche di motorizzazione fino alla comunicazione dell'avvenuta sostituzione. Al momento questo blocco automatico non è ancora attivo, ma la Direzione Generale per la Motorizzazione ha già comunicato che sta acquisendo gli elenchi dai costruttori per attivarlo: è quindi solo questione di tempo prima che la verifica diventi automatica su tutte le pratiche.

Le conseguenze di non aderire al richiamo

Non si tratta solo di una raccomandazione. Il Codice della Strada, all'articolo 80-bis, commi 2 e 5, prevede che, decorsi due anni dall'avvio di una campagna di richiamo per rischio grave, la circolazione con un veicolo non ancora messo in sicurezza sia soggetta al regime sanzionatorio dell'articolo 80, comma 14. A questo si aggiunge, con il nuovo decreto, l'impossibilità di ottenere un esito positivo di revisione senza la prova della prenotazione o dell'avvenuta sostituzione.