Richiamo airbag Takata.
Verifica ora se il tuo veicolo è coinvolto. Con il decreto n. 229 del 2 luglio 2026 il Ministero introduce nuovi controlli che cambiano revisioni, passaggi di proprietà e immatricolazioni.
~4 mln
veicoli coinvolti in Italia
3,2 mln
già notificati dalle case costruttrici
~1,6 mln
ancora in circolazione con airbag non sostituiti
Scopri subito se la tua auto è coinvolta
Ti servono solo la carta di circolazione e tre passaggi:
Fac-simile carta di circolazione — il VIN è alla voce (E), cerchiata in rosso.
Trova il numero di telaio (VIN)
È il codice a 17 caratteri riportato alla voce E della carta di circolazione — vedi il fac-simile qui accanto.
Inserisci il VIN sul portale ufficiale
Sul portale della tua casa costruttrice oppure nella banca dati Richiami di UNRAE, accessibile per alcune case.
Leggi l'esito
Il portale segnalerà se il veicolo è coinvolto nella campagna di richiamo e se è previsto o meno lo Stop Drive.
Le case costruttrici con portali di verifica
Alcune case hanno un link dedicato al richiamo Takata, altre rimandano a una verifica generale dei richiami aperti sul telaio. La verifica andrebbe fatta da tutti, in particolare da chi ha acquistato un veicolo usato o utilizza abitualmente un veicolo di terzi.
Audi
BMW
Chrysler
Citroën
Daihatsu
Daimler Truck
Dodge
Ford
Honda
Jaguar
Jeep
Lancia
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Seat
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Cosa fare se il veicolo risulta coinvolto
Was tun, wenn Ihr Fahrzeug betroffen ist
Richiamo semplice
Puoi continuare a usare l'auto, ma conviene prenotare subito l'intervento presso la rete autorizzata del costruttore. La sostituzione è sempre gratuita, ricambi e manodopera inclusi.
Stop Drive
Bisogna interrompere immediatamente l'utilizzo del veicolo e contattare il centro assistenza del costruttore, che valuterà soluzioni di mobilità alternativa (traino, auto sostitutiva) in base alle proprie politiche commerciali.
Ad oggi i marchi che in Italia hanno attivato lo Stop Drive su alcune campagne includono, tra gli altri: Citroën/DS, Daimler Truck, Ford, Opel e Peugeot.
Il contesto: la vicenda Takata
Il caso Takata riguarda i generatori di gas di alcuni moduli airbag, basati su un propellente (nitrato di ammonio stabilizzato) che con il tempo, l'umidità e le escursioni termiche può degradarsi. In caso di attivazione, l'inflatore può frammentarsi e proiettare schegge metalliche nell'abitacolo: un rischio grave, in alcuni casi mortale, per conducente e passeggeri.
Dopo anni di campagne di richiamo gestite direttamente dai costruttori, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto con un provvedimento specifico: il decreto interdirigenziale n. 229 del 2 luglio 2026, che a partire da venerdì 17 luglio 2026 introduce un sistema di controllo capillare su revisioni, passaggi di proprietà e immatricolazioni o importazioni.
Cosa introduce il decreto n. 229/2026
Il decreto conferma per tutti i veicoli oggetto di richiamo Takata lo stato di "rischio grave", non derogabile fino alla sostituzione certificata dell'airbag, e introduce due livelli di misure:
"Stop Drive"
Fermo cautelativo immediato del veicolo, disposto dal costruttore per i casi più critici. Il veicolo non può circolare se non per raggiungere il domicilio o l'officina autorizzata per l'intervento.
"Rischio grave" senza Stop Drive
Il veicolo può continuare a circolare in attesa della sostituzione, ma con obblighi documentali precisi in sede di revisione.
In sede di revisione (art. 80 Codice della Strada)
Da quando le nuove regole diventano operative, l'ispettore è tenuto a verificare, prima di ogni altra prova strumentale, l'eventuale esistenza di un richiamo Takata pendente sul veicolo, controllando il numero di telaio (VIN) sul portale del Ministero o direttamente su quello del costruttore. Gli esiti previsti sono:
Veicolo in Stop Drive → esito "Ripetere – sospeso dalla circolazione", con divieto di circolare salvo il tragitto per l'intervento.
Veicolo a rischio grave (senza Stop Drive), fino al 30 settembre 2026 → esito positivo solo se si esibisce la prenotazione ufficiale dell'intervento presso la rete del costruttore, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la prenotazione e la data prevista; in mancanza, l'esito è "Ripetere".
Dal 1° ottobre 2026 → se l'intervento non è ancora stato eseguito, l'esito è "Ripetere" e il veicolo deve essere sottoposto a nuova revisione entro 30 giorni, senza possibilità di circolare nel frattempo (salvo il tragitto verso l'officina).
In sede di pratica automobilistica
L'articolo 6 del decreto assegna esplicitamente agli Studi di Consulenza Automobilistica, insieme agli Uffici della Motorizzazione Civile e alle Sezioni PRA, il compito di verificare l'eventuale pendenza di un richiamo Takata:
- in ogni passaggio di proprietà;
- in ogni immatricolazione o importazione di un veicolo sul territorio nazionale.
Se il controllo del VIN restituisce un richiamo pendente, l'operatore deve informare l'acquirente o il proprietario e raccogliere agli atti una dichiarazione firmata che attesti l'avvenuta informazione e, in caso di trasferimento di proprietà, la consapevole volontà di acquisire il veicolo nello stato in cui si trova. Una tutela in più sia per chi vende sia per chi compra, che evita contestazioni successive sulla buona fede contrattuale.
Il blocco in arrivo
Il decreto prevede inoltre l'inserimento, entro 30 giorni dalla ricezione degli elenchi dei costruttori, di un ostativo informatico nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, che bloccherà le pratiche di motorizzazione fino alla comunicazione dell'avvenuta sostituzione. Al momento questo blocco automatico non è ancora attivo, ma la Direzione Generale per la Motorizzazione ha già comunicato che sta acquisendo gli elenchi dai costruttori per attivarlo: è quindi solo questione di tempo prima che la verifica diventi automatica su tutte le pratiche.
Le conseguenze di non aderire al richiamo
Non si tratta solo di una raccomandazione. Il Codice della Strada, all'articolo 80-bis, commi 2 e 5, prevede che, decorsi due anni dall'avvio di una campagna di richiamo per rischio grave, la circolazione con un veicolo non ancora messo in sicurezza sia soggetta al regime sanzionatorio dell'articolo 80, comma 14. A questo si aggiunge, con il nuovo decreto, l'impossibilità di ottenere un esito positivo di revisione senza la prova della prenotazione o dell'avvenuta sostituzione.